Misure alternative alla detenzione
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Art. 47 L. 354 / 1975 mod. dall’Art. 2 L. n° 165 / 1998 (Legge Simeone – Saraceni) mod. L. n° 10 / 2014
E’ la più ampia misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento penitenziario. Consente alla persona condannata definitivamente di scontare fuori dall’istituto penitenziario una pena o un residuo di pena non superiore a 4 anni. Comporta l’osservanza di prescrizioni stabilite dalla Magistratura di Sorveglianza.
AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI:
Art. 94 T.U. 309/90 mod. L. 49/2006
Misura finalizzata alla cura e al recupero di Tossicodipendente o Alcool dipendente condannato ad una pena o un residuo di pena non superiore a 6 anni.
Comporta l’adesione ad un programma di recupero e l’osservanza di prescrizioni stabilite dalla Magistratura di Sorveglianza. Non può essere concesso per più di 2 volte.
DETENZIONE DOMICILIARE:
Art. 47 ter L. 354 / 1975 mod. dalla L. n° 165 / 1998 (Legge Simeone – Saraceni )
Consiste nella possibilità per il condannato di scontare la pena o parte di essa presso la propria abitazione o in un luogo pubblico di cura e di assistenza; se la pena inflitta o residua non supera i 4 anni può essere concessa per particolari motivi di salute, famiglia, lavoro, studio ed età. Se la pena inflitta o residua non supera i 2 anni può essere concessa indipendentemente dai presupposti sopra elencati, ossia, quando non ricorrono le condizioni per concedere l’affidamento in prova. Inoltre, la L. 199/10 e successive modifiche, garantisce l’esecuzione presso il proprio domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi. La Detenzione Domiciliare non si applica ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis. Infine, tale misura può anche essere applicata oltre i limiti di pena sopra indicati nei confronti di condannati affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria.
SEMILIBERTA’:
Art. 48 L. 354 / 1975
Consiste nella concessione al condannato e all’internato , che abbia scontato almeno metà della pena (o i 2/3 per i reati più gravi) di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto, per partecipare ad attività lavorative, formative o comunque utili al reinserimento sociale.